|
L'A.N.A.M. L'Associazione Nazionale Allevatori Cavalli di Razza Maremmana è stata fondata nel 1979 dalle Associazioni Provinciali Allevatori di Grosseto, Roma, Rieti e Viterbo. Lo scopo dell'Associazione è la valorizzazione e la diffusione della razza Maremmana, soprattutto attraverso la gestione del Libro Genealogico. Con Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1990 all'Associazione è stata conferita la personalità giuridica. Attualmente conta tra i suoi soci 19 Associazioni Provinciali Allevatori (A.P.A.) e la sede dell'Associazione è in Grosseto fin dalla sua costituzione. IL CONSIGLIO L'attuale Consiglio Direttivo è in carica per il Triennio 2006/2009 ed è così composto: Presidente Dr. Giovanni Chimenti – Crespano del Grappa (TV); Vice Presidente Dr.ssa Maria Gabriella Ascenzi – Viterbo; Consiglieri Dr. Giuseppe Bicocchi – Scarlino (GR) Dr. Danilo Deni di Arezzo; Dr. Antonio Fagiolo - Roma; Dr. Ugo Marcocci – Latina; Dr. Stefano Marzioli – Frosinone; Sig. Mauro Vannucchi – Vicchio del Mugello (FI) LO STATUTO COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI Art.1 L'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di razza Maremmana (A.N.A.M.), legalmente costituita il 28/05/1979, ha sede in Grosseto ed è regolata dal presente Statuto. Art.2 L'Associazione è aderente all'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.) di cui accetta lo Statuto. Essa opera nel quadro delle direttive generali dell'A.I.A. Art.3 L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale, nel cui ambito, con deliberazioni del Comitato Direttivo e sentito il parere dell'Associazione Italiana Allevatori, nomina propri delegati e delegazioni. La sua durata è illimitata. L'Associazione ha carattere tecnico ed economico e non ha fine di lucro. Art.4 L'Associazione si propone di promuovere ed attuare le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione ed alla diffusione degli equini di Razza Maremmana. Particolarmente:
Possono far parte dell'Associazione quali Associati:
Gli organismi di cui all'articolo 5 che intendono far parte dell'Associazione, devono inoltrare domanda al Comitato Direttivo dell'Associazione stessa, dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto. Sulla ammissione dei soci delibera il Comitato Direttivo. Contro la deliberazione negativa può, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, essere presentato reclamo all'Assemblea dei Soci che si pronuncia nella prima seduta valida inappellabilmente. Alla domanda deve essere allegato quanto appresso:
QUOTE DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTI ANNUALI Art.7 Ogni socio deve versare:
Art.8 L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti dei contributi di cui all'art.7 OBBLIGHI DEI SOCI Art.9 L'adesione dell'Associazione comporta:
La qualità di associato si perde:
Le dimissioni hanno effetto con lo scadere dell'anno in cui scade il termine di preavviso delle stesse (punto b). L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea a carico del socio che non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano dal presente statuto trascorsi 30 giorni da diffida inviatagli a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il socio che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non può richiedere i contributi versati né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art.11 Gli Organi dell'Associazione sono:
Art.12 L'Assemblea Generale è composta dalle organizzazioni di cui all'art.5, le quali, di norma, si fanno rappresentare dai Presidenti delle sezioni o dagli altri delegati competenti nel settore dell'allevamento equino. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente o il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta del Collegio dei Sindaci o dei soci rappresentanti almeno 1\10 del numero totale dei soci. La convocazione è fatta almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, con raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata ai singoli soci ed ai componenti il Collegio dei Sindaci. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e nel caso di proposte di modifiche dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte. La seconda convocazione dell'assemblea non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Ogni socio non può in Assemblea rappresentare per delega più di due soci. La delega per essere valida deve risultare da un atto scritto, anche in calce all'invito dell'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente prima della riunione o all'inizio di essa. Art.13 L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci più uno; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. Per le deliberazioni che importano modifiche statutarie è necessario, anche in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per azioni di responsabilità da promuovere nei confronti dei membri del comitato direttivo per violazione del mandato e delle leggi è necessaria la maggioranza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la designazione dei liquidatori e dei loro poteri occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Il sistema di votazione è stabilito dall'Assemblea, la quale può demandare la scelta di tale sistema al Presidente. Le elezioni delle cariche sociali vanno effettuate con scheda segreta o, in casi particolari, per alzata di mano secondo la volontà dell'assemblea. Pure con scheda segreta vanno prese le deliberazioni per le eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Comitato Direttivo. Delle adunanze viene redatto, su apposito registro, il relativo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Art.14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente dell'Associazione o chi ne fa le veci constatato che l'Assemblea è validamente costituita la invita a nominarsi il proprio Presidente. Assume le funzioni di segretario il Direttore dell'Associazione, in mancanza, la persona designata dal Presidente dell'Assemblea. Art.15 Spetta all'Assemblea:
Art.16 Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti eletti dall'Assemblea e da un rappresentante dall'Associazione Italiana Allevatori quale membro di diritto con voto deliberante. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Partecipano alle sedute del Comitato direttivo i membri del Collegio Sindacale. Alle sedute del Comitato possono essere invitati, con voto consultivo, persone che la presidenza ritenga opportuno invitare in dipendenza degli argomenti previsti all'ordine del giorno. Funge da Segretario del Comitato il Direttore dell'Associazione e in mancanza, un componente designato dal Presidente. ATTRIBUZIONI DEL COMITATO Art.17 Sono attribuzioni del Comitato Direttivo:
Il Comitato Direttivo è convocato almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente, o chi ne fa le veci, lo reputi opportuno presso la sede dell'Associazione od anche in altra località, è convocato anche quando ne facciano domanda scritta due Sindaci o almeno un terzo dei suoi membri. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Comitato Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente. Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. Ogni componente del Comitato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. I componenti del Comitato Direttivo che non intervengono e tre sedute consecutive del Comitato stesso senza giustificato motivo, decadono dalla carica e vengono sostituiti dal Comitato Direttivo stesso, in ordine di graduatoria tra i non eletti dall'Assemblea. La stessa procedura viene eseguita in ogni altro caso di cessazione della carica. Il nuovo membro rimane in carica fino alla prossima assemblea. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal Segretario. Art.19 La carica dei componenti il Comitato Direttivo è gratuita. A detti componenti spetta, da parte dell'Associazione, il rimborso delle spese di viaggio ed una diaria giornaliera da fissarsi dall'Assemblea. ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE Art.20 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice Presidente. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per le attuazioni delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato Direttivo. Il Presidente convoca i rappresentanti degli Allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico tutte le volte che si renderà necessaria in ordine al mandato ad esso attribuito. COLLEGIO DEI SINDACI Art.21 Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi sarà designato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste, uno sarà eletto dall'Assemblea nell'ambito di una terna di nominativi proposti dall'associazione Italiana Allevatori, il terzo Sindaco effettivo ed i due sindaci supplenti saranno eletti dall'Assemblea anche tra persone estranee all'Associazione. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il presidente del Collegio dei Sindaci viene nominato dall'Assemblea tra i componenti iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. I supplenti subentrano agli effettivi in ordine di anzianità in caso di legittimo impedimento da parte di questi ultimi ad esercitare le loro funzioni. Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per Legge: controlla i dati del bilancio e del rendiconto consuntivo dell'Associazione: verifica la regolarità degli atti amministrativi e l'esattezza delle relative scritture contabili e, in generale, vigila sull'andamento della amministrazione con la facoltà di prendere in esame tutti gli atti e documenti di ufficio necessari per l'espletamento del suo compito. Deve inoltre compiere la verifica dell'esattezza di cassa, dei valori custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione vistando il relativo inventario. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro. Il Collegio dei Sindaci partecipa alle riunioni dell'Assemblea e Comitato Direttivo alle quali deve essere invitato. Esso si riunisce, convocato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno, e su richiesta di un Sindaco. Al Collegio dei Sindaci devono essere presentati il bilancio ed il rendiconto con tutti gli allegati, almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, per la compilazione della relazione. I componenti del Collegio dei Sindaci ricevono un emolumento nella misura stabilita dall'Assemblea, a norma dell'art.5. PROBIVIRI Art.22 Qualsiasi vertenza fra i soci, o fra questi e l'Associazione, nell'ambito dell'attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame di un Collegio di Probiviri, i quali pronunciano le loro decisioni secondo equità. Gli associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri come se fosse la manifestazione della loro volontà ed a dare ad esso immediata esecuzione. Il Collegio dei Probiviri, costituito da tre membri di cui uno designato dall'Associazione Italiana Allevatori e gli altri due eletti dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni e di suoi membri sono rieleggibili. ATTRIBUZIONE DEL DIRETTORE Art.23 Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede del cui buon funzionamento è responsabile. Egli attua le disposizioni del presidente al quale sottopone i problemi, le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari. PATRIMONIO SOCIALI - FONDO DI ESERCIZIO Art.24 Il patrimonio dell'Associazione è costituito: a) dai contributi corrisposti dai soci al momento della loro iscrizione in base all'art.7 lettera a); b) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni o a qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Associazione; Per i beni costituenti il patrimonio sociale viene tenuto l'inventario. Art.25 Il fondo di esercizio è costituito:
L'esercizio sociale e finanziario ha la durata di un anno, esso va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno deve essere compilato il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'assemblea ordinaria, insieme alle relazioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo. Tale termine potrà essere prorogato a sei mesi nel caso che particolari esigenze lo richiedano. Per la natura e le finalità dell'A.N.A.M. l'esercizio sociale non potrà dare luogo ad alcun utile. Eventuali eccedenze dovranno tassativamente essere riservate od a iniziative statutarie da attuarsi negli esercizi successivi od a diminuzione dei contributi sociali di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 7. Art.27 Qualora il Comitato Direttivo ravvisi l'opportunità, al fine di meglio adeguare gli interessi della categoria e degli associati a nuove esigenze, di attuare fusioni ed accordi con altre organizzazioni, deve convocare l'assemblea per esaminare le proposte e deliberare in merito, sentita l'Associazione Italiana Allevatori. Art.28 Qualora venga deliberato lo scioglimento dell'Associazione con l'osservanza della maggioranza di cui all'art.21 c.c., il patrimonio sarà destinato ad iniziative zootecniche di pubblica utilità, di cui sarà competente a giudicare il Ministero dell'Agricoltura e Foreste. Art.29 In caso di controversia è competente il foro di Grosseto. Art.30 Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile. IL LIBRO GENEALOGICO Nel 1991 il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ha affidato all'A.N.A.M. la gestione del Libro Genealogico del cavallo Maremmano. Il primo Regolamento di Libro Genealogico venne emanato dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con DM 21.07.90, da allora ha subito diverse modifiche fino all'emanazione dell'attuale Disciplinare di Libro Genealogico (Ministero per le Politiche Agricole - DM 31.12.99). La gestione del Libro Genealogico avviene sotto la sorveglianza del Ministero per le Politiche Agricole. Gli organi principali di cui l'Associazione si serve per attuare il proprio schema di selezione sono: il LIBRO GENEALOGICO e l'UFFICIO CENTRALE. L'Ufficio Centrale (U.C.) provvede:
La Commissione Tecnica Centrale (C.T.C.) è il massimo organo tecnico dell'Associazione avente lo scopo di studiare e determinare i criteri e gli indirizzi per il miglioramento della razza Maremmana. Il mandato della C.T.C. ha durata triennale. Essa è composta dal Presidente dell'Associazione, da due rappresentanti del Ministero per le Politiche Agricole, ed uno del Ministero della Sanità, da tre rappresentanti degli Allevatori, da due funzionari delle Regioni con maggiore consistenza numerica della razza e da un rappresentante dell'Associazione Italiana Allevatori. Negli ultimi anni la C.T.C. ha svolto un importantissimo lavoro di revisione complessiva del Disciplinare di Libro Genealogico, le cui modifiche sono state recepite dal Ministero per le Politiche Agricole. Inoltre ha introdotto innovativi strumenti di selezione come il Performance test e gli Indici Genetici. Corpo nazionale degli esperti Il Corpo degli Esperti è formato dagli Ispettori di Razza e dagli Esperti Nazionali. L'Associazione cura la formazione, il tirocinio e l'aggiornamento dei membri del Corpo. Gli Ispettori di Razza sono Allevatori e/o tecnici incaricati dall'Ufficio Centrale dell'Associazione per effettuare i lavori di rassegna al fine di iscrivere i soggetti Maremmani al Registro Puledri, al Registro Fattrici ed al registro Stalloni. Gli Esperti di Razza, invece, hanno il compito della identificazione dei puledri sotto la madre e della valutazione morfologica dei soggetti presentati nelle mostre o nei concorsi ufficialmente riconosciuti dal L.G. Il file è in formato Acrobat (.pdf) e richiede il programma Acrobat Reader per la lettura. |