Percorso: L'ANAM / Il Disciplinare
Italiano
domenica, 13. ottobre 2024

D.M. di approvazione del 10.06.1992; successive modifiche - DD.MM. n.21608 del 14.03.1996, n.24306 del 31.12.1999, n.23971 del 13.10.2003, n.21588 del 8.04.2004, n.1214 del 15.05.2008, n.0011900 del 31.05.2012, n.24915 del 12.06.2019, n.0670436 del 21.12.2021.

DISCIPLINARE DEL PROGRAMMA GENETICO DEL CAVALLO DI RAZZA MAREMMANA

 

   Art. 1

Ai sensi del Regolamento UE 1012/2016 e del D.lgs. n. 52 del 11/05/2018 l'Associazione Nazionale Allevatori del cavallo di razza Maremmana (ANAM) con sede in Grosseto, giuridicamente riconosciuta con DPR 5 dicembre 1990, tiene il Libro Genealogico del Cavallo di razza Maremmana ed è riconosciuta quale “Ente selezionatore” ai fini della realizzazione di un “programma genetico” secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

Detto Libro Genealogico rappresenta il Libro d’Origine della razza maremmana gestito dalla citata Associazione quale Ente selezionatore, i cui principi fondamentali, ai sensi dell’All.1, parte 3, comma 3 del Reg. UE 1012/2016, sono riportati nelle norme tecniche.

L’attività del Libro genealogico si estende su tutto il territorio nazionale italiano.

CAPITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 2

Il libro genealogicoè parte integrante del programma genetico che rappresenta lo strumento per la conservazione ed il miglioramento genetico del cavallo di razza Maremmana.promuovendone al contempo la valorizzazione economica. Il programma genetico è finalizzato alla produzione di:

-  cavalli sportivi con spiccate capacità attitudinali, riguardo le andature ed il salto degli ostacoli (fissi o mobili);

-  soggetti resistenti e nevrili per i tradizionali impieghi come cavalli da sella per il lavoro ed il turismo equestre.

Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, di seguito “Ministero”.

Art. 3

Allo svolgimento delle attività del Programma Genetico, l’ANAM provvede mediante:

a) la Commissione Tecnica Centrale (CTC);

b) l’Ufficio Centrale del libro genealogico (UC);

c) il Corpo degli Esperti.

Art. 4

La Commissione Tecnica Centrale studia e determina i criteri e gli indirizzi per la conservazione ed il miglioramento della razza e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.

Della CTC fanno parte:

- 2 rappresentanti del Ministero dei servizi zootecnici di cui uno incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare;

- 3 rappresentanti degli Allevatori di cavalli di razza maremmana nominati dall’ANAM;

- 2 funzionari tecnici esperti in ippicoltura, rappresentanti degli Assessorati delle Regioni nelle quali la razza abbia maggiore consistenza di soggetti iscritti al libro genealogico (la nomina di tali funzionari è fatta dai rispettivi Assessorati Regionali per l’agricoltura);

- il Presidente dell’ANAM;

- 1 esperto di zootecnia nominato dal Ministero su proposta dell’ANAM;

- 1 rappresentante del Ministero della Salute - Servizi Veterinari dallo stesso nominato;

- Il coordinatore nazionale degli esperti.

Il Direttore dell’ANAM o un suo delegato, partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di Segretario.

La Commissione elegge, nel proprio ambito, il Presidente ed il Vice Presidente tra i membri componenti.

I componenti della CTC restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

La Commissione può costituire, per l’esame di particolari problemi, appositi gruppi di lavoro.

In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della Commissione può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni della Commissione stessa.

La convocazione della Commissione è fatta dal Presidente della CTC almeno 15 giorni prima della data della riunione, tranne quella di insediamento, che è fatta dal Presidente dell’ANAM e che avrà al primo punto dell’ordine del giorno la nomina del Presidente e del Vicepresidente.

Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vice Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 5

L’Ufficio Centrale è l’insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature necessarie agli adempimenti degli scopi e delle finalità di cui al precedente Art. 2

L’UC provvede:

a) all’acquisizione dei dati e al coordinamento e al controllo del lavoro delle organizzazioni eventualmente delegate a tale compito;

b) all'espletamento dei compiti relativi alla realizzazione del programma genetico e del funzionamento del Libro Genealogico;

c) ad effettuare la valutazione genetica dei riproduttori secondo quanto previsto dal Programma genetico e dalle norme tecniche;

d) a rilasciare i documenti ufficiali del Libro Genealogico secondo le modalità stabilite dal presente disciplinare;

e) a pubblicare e/o divulgare periodicamente i dati tecnici relativi ai soggetti iscritti al programma genetico secondo le indicazioni e le deliberazioni della CTC.

Responsabile dell’applicazione del Programma genetico e delle delibere della CTC è il direttore dell’ANAM.

Art. 6

Le attività di raccolta dati e di realizzazione delle valutazioni genetiche è competenza dell’UC. Tali attività possono comunque essere delegate, previo aggiornamento in tal senso del programma genetico, secondo le modalità del successivo art. 20, ad Organizzazioni che dispongano dei requisiti previsti dalle Normative Comunitarie e Nazionali vigenti in materia. Tali deleghe devono essere circostanziate nelle competenze delegate e nelle modalità operative.

Art. 7

Il Corpo degli Esperti è regolato da apposito disciplinare predisposto dalla CTC ed approvato dal Ministero, ed è formato da:

- Ispettori di razza;

- Esperti di razza;

- Allievi esperti di razza.

Gli Ispettori e gli Esperti di razza sono tecnici specializzati delegati dall’ANAM per i rilevamenti morfologici previsti dal Programma genetico, nonché per la valutazione dei cavalli presenti alle mostre e nei concorsi.  

Gli Allievi esperti di razza sono tecnici in formazione che devono partecipare ai corsi organizzati dall’UC e affiancare gli esperti di razza, come previsto nel Disciplinare del Corpo degli esperti.

CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL PROGRAMMA GENETICO, REGISTRAZIONI ED ISCRIZIONI DEI RIPRODUTTORI

Art. 8

L'iscrizione al Programma genetico è volontaria. Il proprietario che intenda iscrivere i propri soggetti deve presentare domanda all’UC. Il proprietario deve inoltre dichiarare di accettare il presente Disciplinare, nonché le eventuali successive modifiche che dovessero esservi apportate dagli organi competenti, utilizzando il mod. 1 di cui al successivo art. 13.

Possono essere ammessi al Programma genetico gli allevamenti che:

a) si impegnino a svolgere attività di miglioramento genetico nei termini previsti dal Programma genetico;

b) dispongano di strutture e organizzazione tali da garantire la corretta esecuzione dell’attività prevista dal Programma genetico.

L’identificazione e la valutazione dei puledri, nonché la visita per la valutazione delle fattrici, si effettua in appositi raduni o presso singoli allevamenti. L’UC è tenuto a diffondere, anche per via telematica, il calendario dei raduni.

Art. 9

Il libro genealogico si articola in una Sezione Principale, articolata in 3 registri di cui 2, a loro volta, suddivisi in classi di merito, e in 2 Sezioni Supplementari.

Tutti i puledri nati e in possesso dei requisiti genealogici di seguito descritti, accertati tramite test del DNA, vengono registrati e, in base alle loro caratteristiche genetiche e fenotipiche sia sanitarie che morfo-attitudinali, valutate come descritto nel programma genetico, saranno iscritti nella corrispondente classe dei seguenti Registri:

SEZIONE PRINCIPALE

a) REGISTRO PRINCIPALE PULEDRI, nel quale sono iscritti i puledri maschi e femmine nati da padre iscritto nel registro principale degli stalloni e madre iscritta nel registro principale delle fattrici.

Inoltre, sono iscritti al Registro Principale Puledri i soggetti maschi e femmine nati da padre iscritto al Registro Principale Stalloni e madre:

- con almeno un genitore iscritto al Registro Principale Stalloni o al registro Principale Fattrici, e l’altro iscritto al libro genealogico del cavallo Sella Italiano, ovvero al PSI, ovvero ad un libro genealogico di una razza da sella accettata dal libro genealogico del cavallo Sella Italiano;

- iscritta nel Registro Supplementare Fattrici e con almeno due generazioni conosciute.

Gli ascendenti non devono in ogni caso presentare i caratteri di esclusione dalla riproduzione riportati nelle norme tecniche.

b) REGISTRO PRINCIPALE STALLONI, nel quale, su richiesta del proprietario, sono ammessi i maschi provenienti dal registro principale puledri che saranno iscritti nelle seguenti classi sulla base delle loro caratteristiche genetiche e fenotipiche:

CLASSE A - Nella quale rientrano quei soggetti, figli di stalloni delle classi A, A2 o B, che abbiano superato, a 42 mesi circa, con esito positivo la prova di valutazione genetica in stazione (Performance Test), così come stabilito da apposite Norme tecniche (gli stalloni rientranti in questa classe sono abilitati alla fecondazione artificiale).

Possono essere ammessi alla CLASSE A quei soggetti con i requisiti di cui alla classe A2 e B comma 2 e che abbiano conseguito risultati sportivi di notevole rilevanza ritenuti validi, per ogni singolo soggetto, dalla CTC.

CLASSE A2 - Nella quale rientrano quei soggetti, figli di stalloni delle classi A, A2 o B, che abbiano partecipato, a 42 mesi circa, alle prove di valutazione genetica in stazione (Performance Test), risultando nella soglia stabilita dalla CTC ed indicata nelle Norme tecniche (gli stalloni rientranti in questa classe sono abilitati alla fecondazione artificiale solo per la razza maremmana).

CLASSE B - Nella quale rientrano quei soggetti, figli di stalloni delle classi A, A2 o B, che:

1) abbiano partecipato, a 42 mesi circa, alle prove di valutazione genetica in stazione (Performance Test), risultando sotto la soglia stabilita dalla CTC ed indicata nelle Norme tecniche; oppure

2) abbiano superato con esito positivo la prova di morfologia e siano risultati esenti dalle patologie sanitarie, così come stabilito da apposite Norme tecniche, indipendentemente dall’età, purché abbiano superato i 30 mesi.

CLASSE C - Nella quale rientrano quei soggetti che:

1) abbiano oltre 30 mesi e che non abbiano effettuato la prova di morfologia e gli accertamenti sanitari, così come stabilito da apposite Norme tecniche; oppure

2) non siano risultati idonei per morfologia, così come stabilito da apposite Norme tecniche; oppure

3) siano risultati affetti da almeno una delle patologie sanitarie, così come stabilito da apposite Norme tecniche.

c) REGISTRO PRINCIPALE FATTRICI, nel quale sono ammesse le femmine provenienti dal Registro principale dei Puledri, che saranno iscritte nelle seguenti categorie sulla base delle loro caratteristiche genetiche e fenotipiche:

CATEGORIA E (élite) - Nella quale rientrano quei soggetti che:

  • abbiano superato, a 36 mesi circa, le prove di valutazione genetica in stazione, ottenendo un punteggio superiore alla media dell’annata, e che siano risultate esenti dalle patologie sanitarie, come stabilito dalle apposite Norme tecniche; oppure
  • siano risultati esenti dalle patologie sanitarie, così come stabilito da apposite Norme tecniche, ed abbiano conseguito risultati sportivi di notevole rilevanza, ritenuti validi, per ogni singolo soggetto, dalla CTC.

CATEGORIA T (testate) - Nella quale rientrano quei soggetti che abbiano partecipato, a 36 mesi circa, alle prove di valutazione genetica in stazione, ottenendo un punteggio inferiore alla media dell’annata, e che siano risultate esenti dalle patologie sanitarie, come stabilito dalle apposite Norme tecniche.

CATEGORIA C (comuni) - Nella quale rientrano tutte le femmine non rientranti nelle precedenti Categorie E e T.

SEZIONI SUPPLEMENTARI

a) Registro Supplementare puledri: nella quale sono iscritti i puledri maschi e femmine nati da padre iscritto al Registro Stalloni e madre di ascendenza sconosciuta che alla valutazione di un esperto risulti in possesso dei caratteri morfologici della razza così come riportati nelle norme tecniche ovvero madre iscritta al registro supplementare fattrici ma priva dei requisiti genealogici di cui alla lettera a) del Registro principale puledri. I maschi iscritti al registro supplementare puledri non sono abilitati alla riproduzione.

b) Registro Supplementare fattrici: nella quale sono iscritte le femmine che alla valutazione di un esperto risultano in possesso dei caratteri morfologici della razza così come riportati nelle norme tecniche e provenienti dal Registro Supplementare Puledri oppure nate da padre iscritto al Registro Stalloni (A, B e C) e da madre di ascendenza sconosciuta ovvero iscritta al Registro Supplementare Fattrici ma priva dei requisiti genealogici di cui alla lettera a) del registro principale puledri.

Art. 10

Le femmine iscritte nel Registro Supplementare, che abbiano i requisiti genealogici per produrre figli nel Registro principale, potranno prendere parte alle prove di valutazione genetica in stazione. I loro prodotti saranno equiparati a puledri nati da fattrici della categoria della Sezione principale e della categoria nella quale le allocherebbe il risultato ottenuto nell’ambito della valutazione genetica.

Art. 11

L’Allevatore è tenuto a denunciare all’UC del libro genealogico la nascita del puledro entro i tempi stabiliti dall’Ufficio Centrale stesso, in armonia con le specifiche norme vigenti, utilizzando il mod. 2 di cui al successivo art. 13, compilato in ogni sua parte. L’UC entro i tempi indicati dalle vigenti normative, provvederà all’identificazione del puledro tramite l’Ispettore o l’Esperto di razza. Inoltre, l’allevatore è tenuto a comunicare entro i tempi stabiliti dall’UC il passaggio di proprietà o la morte di ogni soggetto iscritto utilizzando i relativi modelli previsti all’art.13.

Art. 12

Gli stalloni e le fattrici che trasmettono ai discendenti, con accertata frequenza, tare o difetti, saranno inseriti nella CLASSE C.

CAPITOLO III

SCHEDE, MODULI E REGISTRI DEL LIBRO GENEALOGICO

Art. 13

Per adeguare il funzionamento del libro genealogico alle normative nazionali ed europee, sono previsti i seguenti registri, moduli e schede fondamentali:

- Mod. 1 (Ammissione al libro genealogico dei Proprietari/Allevatori)

- Mod. 2 (Dichiarazione di nascita)

- Mod. 3 (Certificato di identificazione)

- Mod. 3 BIS (Certificato di impianto di microchip)

- Mod. 4 (Comunicazione vendita)

- Mod. 5 (Dichiarazione di decesso, furto o smarrimento)

Art. 14

L’UC del Libro Genealogico del cavallo maremmano rilascia il certificato zootecnico che, in linea con la vigente normativa sull’identificazione degli equidi, è solidale con il certificato identificativo, insieme al quale rappresenta il passaporto. Tale documento può essere aggiornato in base ad eventuali esigenze operative e tecniche del LG, nonché per motivi di adeguamento alle normative vigenti di anagrafe equidi.

L’UC rilascia per lo stesso soggetto un solo passaporto. In caso di smarrimento, debitamente comunicato all’UC, mediante invio della copia della denuncia effettuata presso le autorità competenti, potrà essere rilasciato un secondo passaporto sul quale sarà riportata la dicitura “DUPLICATO”.

Sui documenti relativi ai soggetti iscritti alle Sezioni Supplementari, sarà riportata la dicitura “ISCRITTO AL REGISTRO SUPPLEMENTARE”.

Le modalità e le tempistiche per l’identificazione dei cavalli, l’emissione del passaporto, la registrazione degli eventi, le denunce di smarrimento o furto e l’eventuale rilascio del duplicato del passaporto, sono conformi alle prescrizioni della normativa nazionale ed europea relativa all’identificazione degli equidi.

CAPITOLO IV

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL LIBRO

Art. 15

L’Allevatore che ha ottenuto l’ammissione dei propri soggetti al libro genealogico si impegna:

1) ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall’UC per il funzionamento del libro genealogico;

2) a consentire all’ANAM l’utilizzo di campioni di materiale biologico prelevati ai soggetti iscritti al LG a fini di ricerca, indagine e certificazione;

3) a svolgere l’attività prevista dal LG;

4) a condurre i soggetti iscritti alle rassegne;

5) a concorrere al finanziamento delle attività del libro genealogico con le quote stabilite dall’Ufficio Centrale del libro genealogico;

6) a consentire la rilevazione e la pubblicazione dei dati relativi agli eventi vitali e riproduttivi degli animali iscritti.

Art. 16

Al finanziamento del libro genealogico si provvede, in sede centrale con:

a) quote contributive versate dagli Allevatori, Proprietari e Soci per l’espletamento delle attività del Programma genetico

b) proventi derivati dalla distribuzione dei moduli per i certificati genealogici e per altri documenti ufficiali;

c) contributi in applicazione di leggi in materia zootecnica;

d) altri eventuali proventi.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17

Registri, certificati, moduli, nonché gli atti in genere derivanti dal presente disciplinare, contraddistinti dal marchio depositato dall’ ANAM, hanno valore ufficiale.

Chiunque sottragga, alteri, contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

Art. 18

Il Presente Disciplinare e le Norme Tecniche stabiliscono i requisiti genealogici e morfologici della razza, fissano i criteri genotipici, fenotipici e funzionali per l’iscrizione dei soggetti al libro genealogico e disciplinano quanto altro sia necessario per lo svolgimento della selezione.

Art. 19

Il Ministero può apportare eventuali modifiche al presente disciplinare, di propria iniziativa o su proposta della CTC.

Eventuali modifiche di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall’ANAM, previa delibera della CTC, devono essere trasmesse al Ministero entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa e le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione

Art. 20

Le Norme tecniche, il disciplinare del corpo degli esperti e il disciplinare per le prove di valutazione genetica in stazione rappresentano, insieme al disciplinare, il programma genetico del cavallo di razza Maremmana gestito dall’ANAM. Vengono emanate dalla CTC e devono essere approvate dal Ministero con apposito decreto. Eventuali modifiche di iniziativa di detto Ministero entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall’ANAM, previa delibera della CTC, devono essere trasmesse al Ministero entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC stessa e le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero nel caso non ci sia un parere contrario di quest’ultimo.


NORME TECNICHE DEL PROGRAMMA GENETICO DEL CAVALLO DI RAZZA MAREMMANA

 

  Art.1

Principi fondamentali della razza stabiliti dall’ANAM che ne detiene il libro genealogico di origine

Il cavallo di razza maremmana, come tutti i cavalli da sella, viene identificato come tale in funzione dell’origine. Nel cavallo, infatti la genealogia rappresenta l’evento fondamentale e oggettivo per l’identità di razza.

In funzione di questo postulato è da considerare cavallo di razza Maremmana il soggetto che discende in linea diretta maschile da uno dei quattro stalloni riconosciuti capostipiti (Otello, Ingres, Aiace, Ussero) [tale capostipite deve essere riportato nelle certificazioni istituzionali] e in linea femminile da una delle 440 fattrici riconosciute capostipiti [tale capostipite deve essere riportato nelle certificazioni istituzionali] o femmine da programmi di rinsanguamento [tale capostipite non deve essere riportato nelle certificazioni istituzionali].

Art. 2

Descrizione della razza

Area di origine: province di Pisa, Livorno, Grosseto, Viterbo, Roma e Latina

Area di espansione: intero territorio nazionale

Mantello: baio o morello; è ammesso il sauro solo nelle femmine, non eccessiva presenza di  depigmentazioni cutanee.

Statura: mediamente intorno a m. 1,66 per i maschi e m. 1,64 per le femmine, all'età di 42 mesi

Conformazione generale: armonica

· testa: ben attaccata, di lunghezza media con profilo tendenzialmente montonino o rettilineo;

· collo: muscoloso, non corto e bene attaccato, con criniera abbondante;

· garrese: lungo e mediamente rilevato;

· dorso: muscoloso e ben diretto;

· lombi: brevi e larghi;

· groppa: ampia e mediamente inclinata;

· coda: bene attaccata con abbondanti crini;

· petto: largo, muscoloso e ben disceso;

· torace: ampio e profondo;

· spalla: ben conformata, tendenzialmente lunga e obliqua;

· coscia e natica: muscolose con profilo non eccessivamente convesso.

· Arti:

a) robusti, muscolosi, con appiombi corretti;

b) avambraccio lungo, stinco corto e largo con tendini ben distaccati;

c) garretto ampio, asciutto, netto e ben diretto;

d) pastorale ben inclinato e sostenuto, con zoccolo resistente e mediamente largo.

Art. 3

Valutazione

L’Ispettore e l'Esperto di razza valutano i soggetti esclusivamente sotto l'aspetto morfologico e riportano le loro osservazioni sull’apposita scheda lineare approvata dalla Commissione Tecnica Centrale. Sulla stessa scheda, l’Ispettore o l’esperto riportano anche il giudizio morfologico sintetico espresso con le seguenti qualifiche:

- Sufficiente

- Discreto

- Buono

- Ottimo

La scheda di valutazione lineare deve essere predisposta in due copie firmate dall’Ispettore o dall’esperto di razza di cui una da consegnare all’allevatore.

Art. 4

Caratteri di esclusione dalla riproduzione

Sono esclusi dalla riproduzione i soggetti con mantello pezzato ed i maschi con mantello sauro.


DISCIPLINARE DEL CORPO DEGLI ESPERTI

 

Art. 1

L'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo di razza Maremmana (ANAM), secondo quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare del programma genetico, istituisce il Corpo degli Esperti di razza, il cui operato è posto sotto il diretto controllo dell'Ufficio Centrale (UC).

Art. 2

Il Corpo degli esperti è formato da:

            a) Ispettori di razza;

            b) Esperti di razza;

            c) Allievi esperti di razza.

Gli Ispettori sono convocati dall'UC prima di ogni rinnovo della Commissione Tecnica Centrale (CTC) per eleggere, al loro interno, un coordinatore nazionale del Corpo degli Esperti, che resta in carica tre anni.

Art. 3

L’Allievo esperto di razza, candidato all’UC, dovrà partecipare ad un “corso giudici di morfologia”, valido anche quale sessione di aggiornamento per gli esperti di razza, organizzato dall’UC, dovrà affiancare gli ispettori e gli esperti nelle loro attività e dovrà essere sottoposto ad un esame teorico e pratico.

L'idoneità ad Esperto di razza è conseguita dall’Allievo esperto che abbia effettuato affiancamenti ad ispettori o ad esperti di razza ANAM per almeno 8 mostre/eventi che prevedano la valutazione dei soggetti maremmani, e che, successivamente, abbia superato, con esito favorevole, l’esame finale, teorico e pratico. La Commissione esaminatrice per tale esame è nominata dall'UC.

L'idoneità ad Ispettore è conseguita dall’Esperto di razza laureato in materie che trattino di zootecnia.

Art. 4

Il Coordinatore nazionale individua tra gli Esperti, in base ai rispettivi curricula (titolo di studio ed attività svolta), coloro che possono essere proposti all'UC per gli incarichi di giudici in occasione di Mostre ed eventi in genere, comprese le prove in stazione di controllo.

Art. 5

Gli Allievi, gli Esperti e gli Ispettori di razza devono partecipare a sessioni di aggiornamento nel corso delle quali verranno anche esposti gli orientamenti tecnici e selettivi maturati.

L'UC potrà far compiere sopralluoghi per la valutazione di cavalli già valutati ai fini del controllo dell'obiettività del loro operato e della congruità con gli indirizzi di selezione posti in atto dall'ANAM.

Art. 6

Gli Allievi, gli Esperti e gli Ispettori di razza devono assicurare la massima disponibilità nell'assolvimento dei compiti tecnici che sono loro affidati e devono svolgere la loro opera con assoluta riservatezza, serietà ed autorità. Dovranno inoltre sottoscrivere una dichiarazione che, nel loro operato, non ci sia conflitto di interesse.

Gli Allievi, gli Esperti e gli Ispettori di razza possono svolgere il loro operato solo su specifica autorizzazione dell'UC dell'ANAM, anche se si tratta di manifestazioni non riconosciute dal Libro Genealogico o effettuate in Paesi esteri.

L'Esperto e l'Ispettore di razza impossibilitati a recarsi a giudicare manifestazioni per le quali è stato designato, deve darne tempestiva comunicazione all'UC del Libro Genealogico.

Art. 7

Le modifiche al presente Disciplinare, proposte dalla CTC, devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole Forestali e del Turismo entro 60 giorni dalla delibera dalla CTC. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole Forestali e del Turismo nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest’ultimo.


NORME TECNICHE PER LE VALUTAZIONI GENETICHE IN STAZIONE

 

CAPITOLO I

Norme tecniche per le valutazioni genetiche in stazione di controllo (PT) degli stalloni di razza maremmana

Art. 1

L’Associazione Nazionale Allevatori cavallo di razza Maremmana organizza e cura lo svolgimento delle prove in stazione per la valutazione dei riproduttori maschi, provvedendo alla elaborazione dei dati raccolti ed alla pubblicazione dei risultati.

Art.2

Il controllo in stazione ha come fine quello di stabilire il valore genetico di un riproduttore maschio, sulla base delle sue prestazioni produttive, confrontate con quelle di un gruppo di contemporanei.

Art.3

I soggetti sottoposti a prove in stazione vengono valutati, secondo le norme specifiche deliberate dalla Commissione Tecnica Centrale (CTC), per:

a) morfologia,

b) carattere,

c) andature,

d) attitudine al salto,

e) attitudine alla campagna.

Art.4

Possono essere ammessi alle prove in stazione unicamente i soggetti iscritti al Registro Principale Puledri, figli di stalloni delle classi A e B e che abbiano superato con esito positivo le prove di ammissione di cui al successivo Cap. 2.

Art.5

I soggetti da sottoporre a prova in stazione sono scelti dall’Ufficio Centrale (UC) tra i soggetti proposti dagli allevatori.

Nella scelta dei soggetti da sottoporre a prova, l’UC tiene conto dei requisiti genealogici, sanitari, genetici ed attitudinali, secondo i principi stabiliti dalla CTC.

Art.6

L'ingresso alle prove in stazione è stabilito dall’UC e sarà comunicato ai proprietari dei soggetti ammessi, che devono essere introdotti nel Centro contemporaneamente.

Eventuali ritardi di ingresso, ammessi per massimo 7 giorni, dovranno essere giustificati per scritto ed autorizzati dall’UC.

L'età di ingresso in stazione è compresa tra un minimo di 36 ed un massimo di 47 mesi.

Di norma non dovranno essere accettati per ogni anno più di tre figli per stallone; la CTC può autorizzare deroghe solo per soggetti di particolare interesse.

Art.7

I soggetti all'ingresso devono:

a) essere clinicamente sani;

b) essere stati sottoposti, negli allevamenti di origine, a tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente e dalle norme fissate dall’UC;

c) essere in possesso dei requisiti previsti dalle Norme stabilite dalla CTC;

d) sostenere una prova alle tre andature, montati dal proprietario o suo delegato.

Art.8

Durante la permanenza in Stazione sono previste le seguenti fasi:

I: ambientamento

II: valutazione finale

Fase I: ambientamento.

In questa fase, della durata di circa un mese, viene data una prima valutazione sia per i caratteri morfo-funzionali che per alcuni aspetti strettamente connessi alla predisposizione a patologie. Durante questa fase, saranno allontanati i soggetti che presentano:

- anomalie genetiche;

- caratteristiche funzionali e sanitarie che ritardano o bloccano la progressione dell'addestramento.

Durante il periodo di addestramento i cavalli sono alimentati ad un livello nutritivo adeguato al peso di ciascuno e sono trattati in modo uniforme.

Durante la permanenza in stazione, si effettuano valutazioni morfologiche, valutazioni funzionali sul lavoro in piano, sul salto e sul lavoro in campagna, montati dagli addestratori designati dall’UC, nonché prove sanitarie, fisiologiche e funzionali secondo le specifiche norme stabilite dalla CTC.

Fase II: valutazione finale.

La seconda fase, della durata massima di due mesi, è una valutazione strettamente funzionale durante la quale i soggetti vengono sottoposti alle seguenti prove e giudicati dagli addestratori e da tecnici designati dall’UC:

a) lavoro in piano alle tre andature,

b) lavoro in ostacoli,

c) lavoro in campagna,

d) lavoro con cavalieri esterni (designati dall’UC).

La CTC potrà determinare ulteriori prove di valutazione.

Art.9

I risultati della I e della II fase costituiscono gli elementi che concorrono alla valutazione genetica degli stalloni. I dati vengono elaborati mediante modelli statistici miranti a rimuovere gli effetti dei fattori ambientali.

I soggetti arrivati alla fine della prova vengono ordinati sulla base della stima della valutazione dell’annata costituita dai risultati ottenuti da ciascun soggetto nelle diverse prove e ponderati sulla base dei principi stabiliti dalla CTC.

I soggetti classificati con un punteggio maggiore o uguale a 500 saranno inseriti nella CLASSE A del Registro principale stalloni, quelli classificati con un punteggio tra 300 e 499 saranno inseriti nella CLASSE A2 del medesimo registro, mentre quelli classificati con un punteggio inferiore a 300 saranno inseriti nella CLASSE B del medesimo registro.

 

CAPITOLO II

Norme tecniche per le valutazioni genetiche in stazione di controllo (PT) degli stalloni di razza maremmana- preselezioni

Art. 10

I proprietari che intendono proporre all’Ufficio Centrale i propri stalloni di 2 anni, iscritti nel Registro dei puledri e figli di stalloni delle classi A o B, ai fini dell’ammissione alle prove genetiche in stazione di cui al precedente capitolo, devono richiedere all’ANAM l’iscrizione degli stessi alle prove all’uopo organizzate.

Art. 11

I soggetti di cui all’art.10 dovranno essere presentati in appositi raduni, organizzati dall’ANAM, per essere sottoposti al giudizio insindacabile di un’apposita commissione nominata dall’UC.

La commissione avrà il compito di scegliere, sulla base di una valutazione morfologica e funzionale, i soggetti che potranno essere sottoposti ai controlli sanitari, secondo le norme stabilite dalla CTC, per la successiva partecipazione  alle prove in stazione di controllo (PT) di cui al CAP. 1.

Art. 12

I puledri che hanno superato le prove di cui all’art.11, dovranno essere ripresentati l’anno successivo in un apposito raduno organizzato dall’ANAM, per essere sottoposti a:

- valutazione morfologica di ingresso;

- prova di obbedienza alle tre andature.

Le prove saranno effettuate secondo specifiche norme deliberate dalla C.T.C.

Art.13

L’ANAM potrà chiedere agli allevatori un contributo straordinario sulle spese previste per le "preselezioni" e per le prove di valutazione genetica in stazione di controllo (PT).

L’entità del contributo richiesto ed i modi di versamento, dovranno essere comunicati agli allevatori contemporaneamente alla convocazione dei soggetti, a cura dell'UC, ai raduni ed alle prove in stazione di controllo (PT).

 

 CAPITOLO III

Norme tecniche per le valutazioni genetiche in stazione di controllo (PT) delle puledre di razza maremmana

Art.14

L’ANAM,vista l’importanza delle valutazioni attitudinali e sanitarie nell’ambito del programma genetico del cavallo maremmano, organizza e cura lo svolgimento delle prove in stazione per la valutazione delle femmine di razza maremmana con la finalità della costituzione della categoria “fattrici di élite” all’interno del Registro principale fattrici.

Il controllo in stazione ha come fine quello di stabilire il valore genetico di una fattrice, sulla base delle sue prestazioni, confrontate con quelle di un gruppo di contemporanee.

Art.15

I proprietari che intendono far partecipare alle valutazioni genetiche di cui al presente capitolo le proprie femmine di circa tre anni e iscritte nel Registro dei puledri, devono richiedere all’ANAM l’iscrizione delle stesse alle prove specificatamente organizzate dalla stessa ANAM per l’ammissione a tali valutazioni.

Art.16

Le prove si svolgeranno in più turni ravvicinati nel tempo, nello stesso ambiente, utilizzando nello stesso anno gli stessi giudici.

Per ogni turno le puledre devono essere introdotte nel Centro contemporaneamente, e, al loro ingresso devono:

- essere clinicamente sane;

- essere state sottoposte, negli allevamenti di origine, a tutti gli accertamenti sanitari previsti dalla legislazione vigente e dalle norme fissate dall'UC;

- essere in possesso dei requisiti previsti dalle Norme stabilite dalla CTC.

Art.17

I soggetti, al loro ingresso, vengono alloggiati in appositi box, nei quali permangono per un periodo di circa un mese.

Le puledre sono alimentate ad un livello nutritivo adeguato al peso di ciascuna e sono trattate in modo uniforme.

Durante la permanenza in stazione, si effettuano valutazioni morfologiche, valutazioni funzionali sulle andature, sul salto in libertà e sul lavoro in campagna, nonché prove sanitarie, fisiologiche e funzionali secondo le specifiche norme stabilite dalla CTC.

Le valutazioni saranno effettuate da addestratori e da tecnici designati dall’UC.

La CTC potrà determinare ulteriori prove di valutazione.

Art.18

I risultati delle valutazioni costituiscono gli elementi che concorrono alla valutazione genetica delle fattrici. I dati vengono elaborati mediante modelli statistici miranti a rimuovere gli effetti dei fattori ambientali.

I soggetti arrivati alla fine della prova vengono ordinati sulla base di un indice globale di selezione costituito dai risultati ottenuti da ciascun soggetto nelle diverse prove e ponderati sulla base dei principi stabiliti dalla CTC.

Le puledre che superano con il punteggio finale la media dell’annata sono iscritte nella categoria E “Fattrici di élite”. Le puledre con punteggio finale sotto la media dell’annata sono iscritte nella Categoria T “fattrici testate”.

Art. 19

Il riscontro di OCD o di emiplegia laringea comporterà l’esclusione delle puledre sia dalla Categoria E che dalla Categoria T, e le stesse saranno iscritte nella Categoria C. Al pari, anche in caso di esami radiografici e di endoscopia laringea assenti o incompleti le puledre saranno iscritte nella categoria C; il proprietario del soggetto potrà fare o completare a proprie spese le verifiche di assenza di OCD e emiplegia laringea, da sottoporre all’attenzione dei veterinari fiduciari ANAM. In tal caso il soggetto stesso potrà essere reinserito nella classe di merito acquisita in base alla classifica finale dell'annata.

 Art.20

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i titolari di allevamenti iscritti al Libro Genealogico e l'Associazione Nazionale Allevatori del Cavallo di razza Maremmana in merito all'applicazione delle presenti norme tecniche è demandata all'esame del Collegio dei Probiviri dell'Associazione Nazionale medesima così come stabilito dal suo statuto.

Art.21

L’ANAM potrà chiedere agli allevatori un contributo straordinario sulla spesa prevista per le valutazioni genetiche in stazione.

L’entità del contributo richiesto ed i modi di versamento, dovranno essere comunicati agli allevatori contemporaneamente alla convocazione delle puledre alle prove per le valutazioni di cui al precedente art. 2. Contemporaneamente verranno comunicati il luogo dove saranno realizzate le valutazioni genetiche in stazione e le date presumibili dell’inizio e della fine.

Art.22

Le modifiche alle presenti norme tecniche, proposte dalla Commissione Tecnica Centrale, devono essere trasmesse al Ministero delle Politiche Agricole Forestali e del Turismo entro 60 giorni dalla relativa delibera. Le modifiche entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione delle stesse al Ministero delle Politiche Agricole Forestali e del Turismo nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest’ultimo.

 

scarica il Disciplinare e le Norme Tecniche

Disciplinare_LG_ANAM_agg.__21_12_2021_comprese_norme_tecniche_.pdf

 

PEC: anam@pec.anamcavallomaremmano.com